Oggi, Domenica 28 aprile 2024, si celebra la Giornata Mondiale per la sicurezza sul lavoro, istituita nel 2003. E’ quindi un momento di riflessione al di là dei soliti, vecchi, stanchi proclami.
I vari obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro ruotano quindi intorno ad una serie di adempimenti ove il principale è quello di organizzare l’attività in modo di salvaguardare l’integrità psicofisica dei lavoratori eliminando o cercando di ridurre al massimo i rischi che possono procurare dei danni a questi soggetti.
La Corte di Cassazione ha più volte condannato Datori di lavoro per:
- omessa fornitura dei DPI
- omessa Sorveglianza Sanitaria
Su questo ultimo punto la riflessione attuale.
Secondo l’articolo 2 del D. Lgs. 81/08, la sorveglianza sanitaria è ‘” l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”.
È sempre l’art. 18 a determinare che il Datore di Lavoro o il Dirigente, nell’affidare i compiti ai lavoratori, debba tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza.
Va anche ricordato che incombe sul medesimo l’obbligo di vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
I vari obblighi datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro ruotano quindi intorno ad un adempimento principale, ovvero di organizzare l’attività in modo di salvaguardare l’integrità psicofisica dei lavoratori eliminando o cercando di ridurre al massimo i rischi che possono procurare dei danni a questi soggetti.
Inoltre occorre sempre avere a memoria che non solo il D. Lgs. 81-2008 e ss.mm.ii. intervengono a tutela del lavoratore ma anche l’Art. del Codice Civile 2087 “Tutela del lavoro”. La norma contiene un principio generale, di cui la legislazione in materia di prevenzione e di assicurazione degli infortuni sul lavoro costituisce applicazione specifica. Inoltre, ha valore integrativo rispetto a tale legislazione e costituisce una norma di chiusura del sistema antinfortunistico.
Per quanto concerne la Sorveglianza Sanitaria “l’effettuazione della visita medica prevista dalla norma si colloca all’interno del fondamentale obbligo imprenditoriale di predisporre e attuare le misure necessarie a tutelare l’incolumità e la salute del prestatore di lavoro, secondo le previsioni della normativa specifica di prevenzione e dell’art. 2087 cod. civ.; sicché la sua omissione, integrando un inadempimento della parte datoriale di rilevante gravità, risulta tale da determinare una rottura dell’equilibrio sinallagmatico e da conferire, pertanto, al prestatore di lavoro una legittima facoltà di reazione.”
Occorre pertanto innanzitutto non dimenticare che le finalità del d.lgs. 81\2008 sono quelle di assicurare la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e che la valutazione dei rischi – definita dall’art. 2, comma 1, lett. q) del d.lgs. 81-2008 come la «valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza» – è attribuita dall’art. 29 del medesimo d.lgs. al datore di lavoro, per il quale costituisce, ai sensi dell’art. 17, un obbligo non derogabile.
Come ampiamente ribadito dalla diverse sentenze il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le cautele previste in via generale e specifica dalle norme antinfortunistiche, al fine di tutelare i propri dipendenti. Inoltre il Datore di lavoro deve dimostrare l’adozione delle opportune misure di prevenzione atte a preservare l’integrità psico-fisica dei lavoratori.
A conclusione di questa riflessione, quando parliamo di salvaguardare il Datore di lavoro dall’accusa di non aver fatto tutto il possibile per prevenire i reati in materia di salute e sicurezza vale sempre una regola d’oro: mai scrivere, mettendo nero su bianco, qualcosa che può essere usato contro e dimostrare invece che si è agito nel rispetto della più stringente normativa.
E infine chiudiamo con due domande aperte a contributi: il Datore di lavoro può decidere in prima persona se un’attività è a rischio? L’occasionalità dell’attività è esimente?
Marco Parodi, 28 aprile 2024
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